14 luglio 2013 - La proposta di legge sulla omofobia

Lettera del Presidente UGCI Piacenza al Consiglio Centrale

La proposta di legge sulla omofobia

 

Anche all’interno della nostra Unione, come in altre realtà associative cattoliche, vi è chi guarda con grande preoccupazione alla eventuale approvazione del testo unificato delle proposte di legge in tema di omofobia (C.245, Scalfarotto; C.1071, Brunetta; C.280, Fiano), ravvisandovi un pericolo per l’esercizio di diritti fondamentali quali la libertà di pensiero e di espressione della propria opinione; la libertà di insegnamento; il diritto dovere dei genitori di educazione dei propri figli; la libertà religiosa, quando gli sessi debbano misurarsi con il tema della sessualità e con le correnti ideologie sulla cosiddetta identità di genere della persona.

L’art. 3 del t.u., infatti, si limita ad estendere le disposizioni dell’art. 3 della legge 654/75 (c.d. legge Mancino-Reale, che ha reso esecutiva la Convenzione di New York del 7/3/1966)  e del decreto legge 122/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 205/1993, alle discriminazioni motivate dall’ orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima.

Dalla semplice lettura di tali norme, tenendo conto della relativa estensione, così come proposta, si evince, infatti, che la fattispecie criminosa può essere integrata dal semplice compimento di atti, ancorché non violenti, purché qualificabili, in sé, come discriminatori in relazione alle abitudini sessuali del soggetto offeso, quali che esse siano.

Nella relazione alla proposta di legge C.245, On. Scalfarotto, si esclude, sulla base della nozione di discriminazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella stessa Convenzione di New York, nell’art. 43 del T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/1998); nella  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio  (recepita con D. Lgs. 215/2003), nonché nella Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (recepita con D. Lgs. 216/2003), che condotte come quella della madre che suggerisce alla figlia di non sposare un bisessuale; o del padre che decidesse di non affittare una casa di sua proprietà al figlio che volesse andare a vivere nell’immobile con il proprio compagno, possano essere punite, evocando la nozione di reato impossibile.

In realtà, è proprio la lettura di tali norme che accresce le preoccupazioni, perché risulterebbe che la legge proposta farebbe salve le opinioni, addirittura i pregiudizi, ma non anche le condotte e le scelte alle stesse conseguenti.

Si pensi, p. es., al padre che, nell’esercizio della potestà genitoriale, considerando l’omosessualità un modo di vivere disordinato, immorale e diseducativo, impedisca al figlio di recarsi a fare i compiti in casa del compagno di classe, figlio di madre lesbica convivente con la compagna; o al sacerdote che nelle sue omelie definisse l’omosessualità volontariamente praticata come una perversione o, con l’espressione forte pur usata nella Bibbia, un abominio, esortando i fedeli ad opporsi a pratiche e ad una legislazione permissiva nella predetta materia; od alla associazione che si battesse per contrastare il c.d. matrimonio omosessuale, affermandone il carattere perverso e contro natura, o denigrasse le finalità delle associazioni di gay.

Non saremmo, in tutti questi casi, in presenza di atti definibili come discriminatori, o di ‘incitamento’, per usare l’espressione della legge Mancino, alla discriminazione motivata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere?

Ecco dunque che il testo di legge proposto presenta quanto meno una grossa e pericolosa ambiguità, ed una reticenza laddove non faccia espressamente salvi tutti i comportamenti, in sé implicanti una scelta non favorevole al riconoscimento, nella vita pubblica, della bontà e moralità delle pratiche omosessuali e di quelle connesse ad una variegata ed equivoca identità di genere, in forza di convinzioni personali, eventualmente di radice religiosa, attinenti ad una materia controversa ed oggetto di non unanime valutazione ed accoglienza nello stesso mondo scientifico, quale è l’omosessualità e l’identità di genere.

Con l’approvazione di un simile testo di legge ci si troverebbe, in realtà, di fronte all’ennesimo colpo di mano dell’ideologia omosessuale, che avrebbe buon gioco per accreditare propri asseriti diritti fondamentali (p. es., dopo le unioni civili, quello di sposarsi ed adottare figli) con l’imposizione e sotto minaccia di persecuzione penale.

In questo contesto, sembra assolutamente inopportuno il silenzio della nostra Unione su una tematica tanto delicata ed insidiosa, per le problematiche che implica e sottende, quanto ostica ed incomprensibile per i non addetti ai lavori.

Le poche, e certamente grossolane ed approssimative, considerazioni di cui sopra hanno, quindi, il solo scopo di sollecitare una riflessione e favorire, in tempi ormai molto brevi, l’emissione di un auspicabile comunicato stampa che evidenzi le oggettive ambiguità e lacune presenti nel testo di legge proposto, ne osteggino la approvazione o sollecitino, quanto meno, opportuni emendamenti, nel senso garantista dianzi indicato.

 

Piacenza, 14 luglio 2013.

 

Livio Podrecca