6 dicembre 2017 - Biotestamento

Secondo comunicato stampa

SECONDO COMUNICATO STAMPA

della UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PIACENZA

IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE IN TEMA

DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il Disegno di legge sulle ‘dichiarazioni anticipate di trattamento’ (testamento biologico e fine vita), attualmente all’esame del Senato, sembra mantenere una latente impronta eutanasica, per esempio dove consente al legale rappresentante del minore o dell’incapace di rifiutare trattamenti sanitari vitali (tra i quali la idratazione e la nutrizione artificiali), anche quando essi non costituiscano accanimento terapeutico, eventualmente sulla base di dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per il medico. La inclusione, tra i trattamenti sanitari, della idratazione e della nutrizione artificiali, pare funzionale ad un tale intento (così come insegna il caso di Eluana Englaro), è contraria ad ogni senso di umana pietà e costituisce un grave vulnus al nucleo profondo della deontologia e della libertà di coscienza del medico, una volta considerato l’estremo ed invalicabile garante della vita e della salute umana. Il disegno di legge pare, inoltre, ambiguo e tutt’altro che rassicurante per il medico, contemporaneamente e contraddittoriamente obbligato da un lato a rispettare la volontà del paziente, andando per ciò esente da responsabilità civile e penale; dall’altro, invece, ad intervenire, p. es. in situazioni di emergenza (ma anche quando le DAT non corrispondano al quadro clinico attuale), nelle quali la volontà del paziente rileva solo ‘ove le condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla’. Il medico si trova quindi esposto, per legge, al rischio di responsabilità sia che intervenga con le terapie, sia che le ometta. Poiché in diritto penale non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a causarlo, sotto questo profilo, considerata la inesigibilità, da parte del paziente, di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, ci si può chiedere se tra tali trattamenti sanitari, che non possono essere pretesi dal medico, si possano includere anche condotte omissive. Più in generale, il consenso informato dovrebbe essere attuale. Di fronte alla malattia, infatti, o nello stato vigile talora celato dietro la apparente incoscienza del paziente, l’atteggiamento di quest’ultimo rispetto alla vita, alla salute ed alle terapie può cambiare anche radicalmente. Sicchè, se da un lato sembra gravemente imprudente attribuire valore vincolante a dichiarazioni anticipate (non lo prevede neppure la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina, del Consiglio d’Europa del 1997), dall’altro si potrebbe ritenere che il vero obbiettivo del legislatore sia fornire una specie di rimedio giuridico alla angoscia ed alla paura, attuale ed incombente, della morte e di sofferenze future che possono anche essere del tutto ipotetiche, quasi a volerle esorcizzare. Ciò che esprime la attenuazione dei vincoli di solidarietà e di fiducia tra le persone e, per altro verso, la situazione di solitudine, talora drammatica ed esistenziale, in cui le persone si trovano oggi a vivere. Per tali ragioni, i Giuristi Cattolici piacentini ribadiscono il proprio giudizio negativo sul disegno di legge in discussione in Senato, e ne auspicano una radicale e responsabile revisione.

Piacenza, 6 dicembre 2017.

UGCI Piacenza

Il Consiglio Direttivo