Statuto

Il Regolamento della Unione Locale

UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PIACENZA

Unione Locale aderente all’UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

 REGOLAMENTO

 Costituzione

Art. 1

 E’ costituita l’Unione Giuristi Cattolici di Piacenza (U.G.C.P), quale Unione locale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (U.G.C.I.) — in prosieguo anche detta Unione Centrale.

 

Finalità

Art. 2

 L’Unione ha lo scopo di contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale.

In particolare l’Unione intende:

• Promuovere un’ adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi;

• Favorire l’affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia fra gli uomini;

• Impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell’esperienza giuridica;

• Ottenere, anche nell’opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale e internazionale;

• Richiamare l’attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall’evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune;

• Curare gli interessi d’ordine sociale connessi con la dignità delle professioni giuridiche;

• Prestare opera di consulenza giuridica alle istituzioni ed alle iniziative sociali d’ispirazione cristiana.

 

Art. 3

L’Unione non ha carattere politico nè partitico né sindacale.

 

Sede

Art. 4

 L’Unione ha sede in Piacenza, capoluogo di Provincia e sede di Tribunale, ed attualmente in Via Emilia Parmense 84, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

 

Soci

Art. 5

Possono far parte dell’Unione i Giuristi che, accettando la dottrina e la morale cristiana, siano ricompresi in una delle seguenti categorie, in attività o quiescenza:

1. Professori universitari, ricercatori e dottorandi;

2. Magistrati;

3. Avvocati;

4. Notai;

5. Funzionari della pubblica amministrazione;

6. Laureati che svolgono normalmente attività di studio e di consulenza giuridica.

I soci devono avere domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Piacenza. Tuttavia il giurista domiciliato in una provincia dove non si è ancora costituita una Unione locale, può iscriversi alla presente Unione, se trattasi di quella a lui più vicina.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

L’Unione è validamente costituita quando vi siano almeno sette soci fondatori.

E’ sempre consentita l’iscrizione di nuovi soci a far tempo dalla costituzione. Ogni domanda d’iscrizione deve essere responsabilmente controfirmata da almeno due soci; l’ammissione è deliberata dal Consiglio dell’Unione locale il quale si pronunzia con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, eccezion fatta per le ammissioni nel primo biennio di attività, in ordine alle quali il Consiglio si pronunzia con votazione segreta all’unanimità dei suoi componenti.

 

Art. 6

E’ esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla associazione.

La qualità di socio è intrasmissibile a qualunque titolo, non è rivalutabile, e non dà diritto ad alcuna partecipazione al patrimonio sociale, né a restituzione delle quote versate.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione.

Le dimissioni vanno rappresentate per iscritto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio dell’Unione locale per morosità nel versamento della quota associativa protrattasi oltre un anno.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio dell’Unione locale per indegnità morale, o per comportamento contrario agli scopi dell’Unione; contro la deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Centrale (e cioè al Consiglio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani). Nei confronti dei Consiglieri dell’Unione Locale l’esclusione può essere deliberata anche dal Consiglio Centrale.

 

Organi

Art. 7

Sono organi dell’Unione locale:

1. L’Assemblea dei soci;

2. Il Consiglio;

L’Assemblea è l’organo sovrano della associazione, ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Viene convocata a mezzo lettera, anche in formato elettronico, da inviarsi a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato.

L’assemblea nomina il Presidente ed i consiglieri, delibera annualmente sulla approvazione del rendiconto economico finanziario, delibera sulle iniziative della associazione fissandone gli indirizzi, approva eventuali regolamenti e modifiche allo statuto, delibera sullo scioglimento della associazione e su ogni argomento che venga proposto dal Consiglio o da almeno cinque soci.

Essa delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, a maggioranza semplice degli intervenuti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega; peraltro, in caso di modifiche dell’atto costitutivo e/o del presente Regolamento, delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Ogni socio ha un voto singolo e può essere rappresentato in assemblea da un altro socio che non rivesta cariche nell’Unione locale. Non vi è limite al numero delle deleghe.

Delle assemblee viene redatto il verbale dal segretario, firmato dallo stesso e dal Presidente, verbale che verrà trasmesso entro trenta giorni a tutti gli associati per posta o @mail.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio è composto da un numero variabile quattro a sette membri eletti dall’assemblea fra tutti i soci a scrutinio segreto; delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 5, ultimo comma, per l’ammissione dei nuovi associati. Esso elegge nel proprio seno il Presidente — legale rappresentante, il Vice Presidente, e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può nominare — anche al di fuori dei propri componenti, ma sempre comunque fra i soci — Delegati per speciali attività, nonché costituire Commissioni formate da esperti —scelti anche fra non soci — per lo studio di particolari problemi. Il Consiglio è assistito da un Consulente Ecclesiastico nominato dal Vescovo di Piacenza.

Le riunioni degli Organi possono tenersi, oltre che presso la sede associativa, in qualsiasi località ricompresa nel territorio della circoscrizione del Tribunale di Piacenza.

 

Durata delle cariche sociali

Art. 8

 Tutte le cariche sociali durano almeno un biennio; chi è stato nominato o eletto può sempre essere nuovamente nominato o eletto. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

 

Mezzi economici

Art. 9

Le entrate dell’Unione locale, che ha autonomia patrimoniale, sono costituite:

• dalle quote sociali;

• da contributi ed altre entrate straordinarie da parte di enti o privati.

L’ammontare delle quote sociali ed il termine per il relativo versamento vengono definiti all’inizio di ogni anno dal Consiglio, tenuto conto dell’ammontare delle quote richieste dall’Unione Centrale.

L’anno finanziario dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre; entro il 31 Maggio di ciascun anno il Consiglio redige un rendiconto anche economico dell’attività svolta, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea entro il 30 Giugno successivo; in quella sede il Consiglio sottopone all’Assemblea, per l’approvazione, anche un progetto di attività futura.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla Unione Centrale, ai sensi e con le modalità delle norme di Legge vigenti in materia di Associazioni non commerciali, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 662/1996 od altro Ente od organismo previsto dalle leggi vigenti al momento.

 

Rapporti con le organizzazioni del laicato

Art. 10

L’Unione locale ha rapporti con gli organismi diocesani e regionali attinenti all’Apostolato dei laici.

 

Disposizioni di rinvio

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nell’atto costitutivo valgono le norme canoniche sulle associazioni private di fedeli, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza della competente Autorità ecclesiastica, nonché le norme civili sulle associazioni non riconosciute.